Dopo anni di attesa, nel luglio scorso sono entrati in vigore i requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi che si occupano di certificazione energetica degli edifici, contenuti nel DPR 16/4/2013 n. 75.
Il decreto trova applicazione per le regioni che non hanno già adottato propri provvedimenti in materia, mentre le altre (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e province autonome di Bolzano e Trento) sono tenute ad adottare misure atte a favorire un graduale riavvicinamento al quadro normativo nazionale.
L’elemento di concreta novità è sicuramente l’elencazione puntuale (art. 2, comma 3) dei titoli di studio necessari per l’abilitazione, senza l’obbligo di seguire un corso di formazione. Il comma 4, invece, indica i titoli di studio necessari per l’abilitazione, ma con l’obbligo di frequenza a un corso specialistico e superamento dell’esame finale.
Come già previsto dal DLgs 115/2008 (allegato III), il tecnico abilitato deve essere iscritto al relativo ordine o collegio professionale, abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti e operare nell’ambito delle proprie competenze. Negli altri casi, il tecnico deve operare in collaborazione con un altro tecnico, in modo tale da coprire tutti gli ambiti professionali richiesti.
Si è in attesa di risposte da parte di regioni e province autonome in merito alle modalità per il riconoscimento dei corsi di formazione pregressi rispettosi dei contenuti minimi previsti dal decreto. Per i tecnici che non hanno le competenze previste, parrebbe logico pensare che siano momentaneamente esclusi in attesa dell’istituzione di corsi autorizzati dal Ministero o dalle regioni. Altra novità è la dichiarazione di indipendenza che si arricchisce dell’elemento della parentela: il tecnico abilitato non potrà essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.
Con questo provvedimento, regioni e provincie autonome sono investite di un ruolo importante. Dovranno infatti: adottare un proprio sistema di riconoscimento e istituire attività di formazione e aggiornamento dei tecnici abilitati; promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali; monitorare l’impatto del sistema di certificazione in termini burocratici, oneri e benefici per i cittadini; promuovere la conclusione di accordi volontari per assicurare prezzi equi per l’accesso ai servizi di certificazione energetica. Inoltre, saranno chiamate a predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione.
In particolare, l’art. 5 specifica che i controlli svolti da regioni e province autonome saranno orientati prioritariamente alle classi energetiche più efficienti e comprenderanno: l’accertamento documentale degli attestati, la valutazione di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi e le ispezioni delle opere o dell’edificio.
L’auspicio è che, quanto prima, le regioni facciano seguito a quanto previsto dal decreto non solo per i punti più urgenti (regolamentazione dei corsi di formazione, il sistema di riconoscimento dei tecnici abilitati), ma soprattutto per la promozione, il monitoraggio e il controllo della qualità, al fine di dare più valore e credibilità a un attestato energetico che tuteli tanto il richiedente quanto il certificatore.