Senza sostanziali trasformazioni rispetto al testo precedente, il nuovo Conto Termico (Decreto interministeriale del 16/02/2016) aggiorna la normativa vigente inserendo alcune novità e interessanti miglioramenti.
Il testo contempla incentivi per la totalità dei sistemi e delle tecnologie disponibili sul mercato e introduce, per le pubbliche amministrazioni, nuove tipologie di interventi fra cui l’installazione di sistemi di building automation e di termoregolazione e contabilizzazione del calore, oltre alla possibilità di trasformazione degli edifici esistenti in NZEB.
È bene evidenziare inoltre il raddoppio della soglia massima di potenza incentivabile (2 MW) e la possibilità di beneficiare in unica rata dell’incentivo per importi fino a 5 mila euro.
Gli aspetti più rilevanti riguardano l’introduzione di importanti, ma soprattutto necessarie, semplificazioni che permetteranno un adeguato sfruttamento delle risorse del Conto Termico, rispetto ai deludenti risultati degli anni precedenti. Il decreto istituisce la predisposizione di modulistica predeterminata e semplificata e una lista di prodotti idonei, il cui impiego garantisce un accesso semi-automatico alla procedura.
Uno degli aspetti più significativi sotto il profilo tecnico riguarda il fatto che gli incentivi per l’installazione di impianti con pannelli solari sono calcolati in base alla produzione energetica, e non più rispetto alla mera superficie solare captante. In pratica il nuovo decreto premia l’utilizzo dei prodotti più performanti e, indirettamente, avvantaggia i sistemi tecnologicamente più evoluti.
Purtroppo anche in questo testo non mancano le anomalie. Per la valutazione della produzione dell’energia sono considerate solo località situate all’estero (Würzburg per i sistemi prefabbricati). Poiché le norme tecniche vigenti lo considerano, si poteva fare riferimento ai dati energetici per la città di Roma.
Nel complesso, il nuovo decreto sembra orientarsi verso uno snellimento delle procedure. Nel primo Conto Termico, infatti, l’iter per l’accesso agli incentivi risultava eccessivamente e inutilmente complesso, soprattutto considerando l’importo – generalmente modesto – degli incentivi.
L’eliminazione del registro degli impianti di climatizzazione invernale, il dimezzamento dei termini per l’erogazione degli incentivi (da 180 a 90 giorni) e la predisposizione di una modulistica semplificata non potranno che rendere più appetibile il ricorso a questa opportunità.
Il nuovo Conto Termico tende ad avvicinarsi alle più snelle procedure previste per l’accesso alle detrazioni fiscali per le opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica che, oggi, sono poco più onerose di un’autocertificazione e necessitano principalmente dell’asseverazione da parte di un professionista.
Nel caso di impianti di piccole e medie dimensioni, il coinvolgimento diretto di un tecnico competente è senz’altro la via preferenziale per facilitare la diffusione delle agevolazioni economiche, mirate all’incremento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti degli edifici.
Ritengo che dovremmo valutare positivamente il crescente coinvolgimento dei tecnici che, non dimentichiamolo, operano nel rispetto di un codice deontologico. Tutto questo non potrà che facilitare l’attività degli altri attori (committenti, imprese e istituzioni) e, probabilmente, permetterà un più ampio sfruttamento delle – comunque magre – risorse disponibili.
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