Idrogeno rinnovabile: nuove definizioni dall’UE

La Commissione europea ha pubblicato formalmente i due atti delegati che delineano norme dettagliate sulla definizione UE di idrogeno rinnovabile, dopo la fine del periodo di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questi atti fanno parte di un ampio quadro normativo dell’UE per l’idrogeno che include investimenti in infrastrutture energetiche e norme sugli aiuti di Stato, nonché obiettivi legislativi per l’idrogeno rinnovabile per l’industria e il settore dei trasporti.

La Commissione ricorda che, in proposito, nel 2020 ha adottato una strategia allo scopo di definire una visione per la creazione di un ecosistema europeo dell’idrogeno, dalla ricerca e innovazione alla produzione e alle infrastrutture, allo sviluppo di standard e mercati internazionali. Prevedendo che l’idrogeno svolgerà un ruolo importante nella decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti pesanti in Europa e nel mondo, la Commissione, nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”, ha introdotto diversi incentivi per la sua adozione, compresi obiettivi obbligatori per l’industria e i trasporti. L’idrogeno è anche un pilastro fondamentale del piano REPowerEU che, in particolare, prevede da parte dell’Unione europea la produzione di 10 milioni di tonnellate e l’importazione di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030.

I due atti garantiranno che tutti i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) siano prodotti da elettricità rinnovabile. Previsti dall’articolo 27, paragrafo 3 e dall’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva sulle energie rinnovabili, tali atti sono correlati ed entrambi sono necessari affinché i combustibili siano conteggiati per gli obiettivi di energia rinnovabile dei paesi dell’UE.

Il primo atto delegato – spiega la Commissione – definisce a quali condizioni l’idrogeno, i combustibili a base di idrogeno o altri vettori energetici possono essere considerati un RFNBO. La legge chiarisce il principio di “addizionalità” per l’idrogeno enunciato nella direttiva UE sulle energie rinnovabili. Gli elettrolizzatori per produrre idrogeno dovranno essere collegati alla nuova produzione di elettricità rinnovabile.

Questo principio mira a garantire che la generazione di idrogeno rinnovabile incentivi un aumento del volume di energia rinnovabile disponibile in rete rispetto a quanto già esistente. Secondo la Commissione, in questo modo la produzione di idrogeno sosterrà la decarbonizzazione e integrerà gli sforzi di elettrificazione, evitando pressioni sulla produzione di energia.

La Commissione prevede che mentre la domanda iniziale di elettricità per la produzione di idrogeno sarà trascurabile, aumenterà verso il 2030 con il lancio di massa di elettrolizzatori su larga scala. La Commissione stima che siano necessari circa 500 TWh di elettricità rinnovabile per soddisfare l’obiettivo di REPowerEU di produrre entro il 2030 10 milioni di tonnellate di RFNBO. La quantità di 10 Mt nel 2030 corrisponde al 14% del consumo totale di elettricità dell’UE. Questa intenzione si riflette nella proposta della Commissione di aumentare al 45% la percentuale di energie rinnovabili entro il 2030.

L’atto delegato stabilisce diversi modi in cui i produttori possono dimostrare che l’elettricità da fonti rinnovabili utilizzata per la produzione di idrogeno è conforme alle norme sull’addizionalità. Introduce, inoltre, criteri volti a garantire che l’idrogeno rinnovabile sia prodotto solo quando e dove è disponibile energia rinnovabile sufficiente (nota come correlazione temporale e geografica).

Per tenere conto degli impegni di investimento esistenti e consentire al settore di adattarsi al nuovo quadro, le norme saranno introdotte gradualmente e pensate per diventare più rigorose nel tempo. In particolare, le regole prevedono una fase di transizione dei requisiti di “addizionalità” per i progetti sull’idrogeno che inizieranno a funzionare prima del 1° gennaio 2028. Questo periodo di transizione corrisponde al periodo in cui gli elettrolizzatori saranno potenziati e immessi sul mercato. Inoltre, i produttori di idrogeno potranno far corrispondere la loro produzione di idrogeno con le loro fonti rinnovabili contrattuali su base mensile fino al 1° gennaio 2030. Tuttavia, gli Stati membri avranno la possibilità di introdurre norme più rigorose sulla correlazione temporale a partire dal 1° luglio 2027.

I requisiti per la produzione di idrogeno rinnovabile si applicheranno sia ai produttori nazionali sia ai produttori di paesi terzi che desiderino esportare idrogeno rinnovabile nell’UE per essere conteggiati ai fini degli obiettivi dell’UE in materia di energie rinnovabili. Un sistema di certificazione basato su sistemi volontari garantirà che i produttori, sia nell’UE che in paesi terzi, possano dimostrare in modo semplice e agevole la loro conformità al quadro dell’UE e commerciare idrogeno rinnovabile all’interno del mercato unico.

Il secondo atto delegato – rivela infine la Commissione europea – fornisce una metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita per i RFNBO. La metodologia tiene conto delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita dei combustibili, comprese le emissioni a monte, le emissioni associate al prelievo di elettricità dalla rete, dalla lavorazione e quelle associate al trasporto di tali combustibili al consumatore finale.

La metodologia chiarisce anche come calcolare le emissioni di gas serra dell’idrogeno rinnovabile o dei suoi derivati nel caso in cui sia coprodotto in un impianto che produce combustibili di origine fossile.