In arrivo la stretta sui gas fluorurati a effetto serra

Consiglio e Parlamento europeo hanno siglato un accordo provvisorio sui gas fluorurati a effetto serra, secondo il quale il consumo di idrofluorocarburi (HFC) sarà completamente eliminato entro il 2050 e la produzione di HFC, in termini di diritti di produzione assegnati dalla Commissione, sarà gradualmente ridotta al minimo (15%) a partire da 2036. Sia la produzione che il consumo verranno gradualmente ridotti sulla base di un programma serrato di riduzione delle quote assegnate. L’accordo introduce un’assegnazione di quote più elevata per i primi due periodi rispetto alla proposta della Commissione.

Sempre come proposto dalla Commissione, i semiconduttori saranno esentati dal sistema di assegnazione delle quote HFC e la fattibilità dell’eliminazione graduale del loro consumo e della loro necessità nei settori in cui sono ancora utilizzati saranno riesaminate nel 2040, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e della disponibilità di alternative per le relative applicazioni.

Il testo introduce il divieto assoluto di immettere sul mercato diverse categorie di prodotti e apparecchiature contenenti HFC, tra cui refrigeratori, alcuni frigoriferi domestici, schiume e aerosol. L’accordo anticipa, inoltre, alcune scadenze per il divieto e lo estende ai prodotti che utilizzano gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) inferiore. Sono previste deroghe al divieto qualora sussistano problemi di sicurezza.

L’accordo provvisorio introduce un divieto totale delle piccole pompe di calore monoblocco (<12 kW) e dei condizionatori d’aria contenenti gas fluorurati con un GWP di almeno 150 a partire dal 2027, e una completa eliminazione graduale nel 2032. Per quanto riguarda i condizionatori split e le pompe di calore contenenti gas fluorurati, è stato concordato un divieto totale a partire dal 2035, con scadenze anticipate per alcuni tipi di sistemi split con un maggiore potenziale di riscaldamento globale. Sono previste esenzioni nei casi in cui tali apparecchiature siano necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza.

Il documento include anche la possibilità di rilasciare un numero limitato di quote aggiuntive per le pompe di calore se i divieti proposti dovessero mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo di diffusione delle pompe di calore richiesto da REPowerEU.

Dal 2025, le apparecchiature per la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione che utilizzano gas fluorurati con un elevato potenziale di riscaldamento globale saranno vietate, a meno che i gas non vengano recuperati o riciclati, nel qual caso beneficiano di una deroga fino al 2030. Un divieto simile è introdotto per la manutenzione delle apparecchiature per l’aria condizionata e pompe di calore per il 2026, con una deroga per i gas rigenerati o riciclati fino al 2032.

Viene inoltre stabilito, a partire dal 2032, il divieto di manutenzione sulle apparecchiature di refrigerazione fisse progettate per raffreddare i prodotti a temperature inferiori a -50 °C utilizzando gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale inferiore, con deroga permanente qualora siano utilizzati gas riciclati o rigenerati. Il testo fissa il prezzo di assegnazione della quota HFC a 3 euro, adeguabile all’inflazione.

Parte delle entrate sarà utilizzata per coprire i costi amministrativi dell’attuazione del regolamento sui gas fluorurati e il resto andrà al bilancio generale dell’UE. Il testo stabilisce poi un regime obbligatorio di responsabilità estesa del produttore (EPR) a partire dal 1° gennaio 2028 per i gas fluorurati presenti in prodotti e apparecchiature che rientrano nelle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette alla direttiva 2012/19/UE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

L’accordo provvisorio ha confermato che le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) sono vietate in quasi tutti i casi, con solo esenzioni strettamente limitate. Il testo include un’esenzione per l’uso delle ODS come materia prima per produrre altre sostanze. La Commissione avrà il compito di aggiornare regolarmente un elenco di ODS il cui utilizzo come materia prima è vietato. Una valutazione della disponibilità di alternative alle materie prime deve essere effettuata principalmente a livello internazionale, nell’ambito del Protocollo di Montreal. Tuttavia, a titolo di salvaguardia, se il gruppo di esperti internazionali non riesce a farlo entro un certo periodo di tempo, la Commissione valuterà le alternative praticabili.

Il testo consente, inoltre, a condizioni rigorose, l’uso di ODS come agenti di processo, nei laboratori e per la protezione antincendio in applicazioni speciali come attrezzature militari e aeroplani. L’accordo provvisorio estende l’obbligo di recuperare le ODS per la distruzione, il riciclaggio o il recupero per includervi più di quanto previsto dalla proposta della Commissione. Il requisito riguarderà le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi, sistemi di protezione antincendio ed estintori e altre apparecchiature se tecnicamente ed economicamente fattibili.

Il testo estende a tutte le ODS anche l’obbligo per le imprese di adottare precauzioni per prevenire e ridurne al minimo il rilascio involontario e per garantire che eventuali perdite rilevate siano riparate senza indebiti ritardi. Entrambi gli accordi provvisori saranno ora sottoposti ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla Commissione ambiente del Parlamento per l’approvazione.

Se approvato, il testo dovrà poi essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.