Nuovi limiti per il radon negli ambienti

Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il decreto, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva, provvede a riordinare e armonizzare la normativa di settore, assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima direttiva.

Tra le novità, nell’ottica di una più ampia tutela dei lavoratori esposti a fattori di rischio, la direttiva prevede tra l’altro che il responsabile della sorveglianza sanitaria possa richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore e, inoltre che informi il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto.

La sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro, mentre gli accertamenti sanitari riferiti ad un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resteranno a carico del servizio sanitario nazionale.

In particolare:

– l’art. 10 del Decreto prevede che entro il 27 agosto 2021 sia adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.

– l’art. 12 fissa i nuovi livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria, pari a 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro (precedentemente 500 Bq/m3), 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti (precedentemente non considerate); e 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

Nelle aziende andranno effettuate misurazioni:

– nei luoghi di lavoro sotterranei,

– nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei,

– nei luoghi di lavoro situati al piano terra localizzati nelle aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon,

– in specifiche tipologie di luoghi di lavoro da identificare nel Piano nazionale d’azione per il radon e negli stabilimenti termali.

L’esercente dovrà ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.