L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, comunica con la delibera 311/2019/R/idr l’introduzione dal 1° gennaio 2020 di misure idonee ad assicurare all’utente l’adeguatezza e la trasparenza dell’informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito, ma anche la certezza delle modalità e delle tempistiche per il loro svolgimento.
In dettaglio, nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti (non vulnerabili) potrà essere sospesa la fornitura soltanto dopo il mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, quando tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell’acqua assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale (50 litri per abitante al giorno). Per la medesima categoria di utenza, la disattivazione della fornitura, con la risoluzione del contratto, potrà essere effettuata dal gestore solo nel caso in cui, a seguito della limitazione/sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pregressa.
Nel caso di utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la fornitura idrica se, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato almeno metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione. Potrà invece procedere con le azioni sulla fornitura se l’utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi. Qualora l’Ente di governo dell’ambito accerti la fattibilità tecnica di procedure di limitazione o di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali per le quali il gestore avesse invece dichiarato l’impossibilità di intervento, il medesimo Ente di governo è tenuto ad applicare – tenuto conto delle cause e delle correlate responsabilità – specifiche penali e a darne comunicazione all’Autorità, per le successive determinazioni di competenza.
I gestori – conclude l’Arera – dovranno garantire, quando previsto, la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l’utente dei tempi e delle modalità per ottenerla. Il gestore dovrà poi inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento. Obbligo di riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità entro due giorni feriali dall’attestazione dell’avvenuto saldo da parte dell’utente finale.
Previsti poi indennizzi automatici da 10 a 30 euro nel caso in cui non vengano rispettate, in tutto o in parte, tali modalità.