Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto

La Regione Friuli Venezia Giulia concede ai soggetti privati contributi per la rimozione e lo smaltimento, oppure per il solo smaltimento – da realizzarsi successivamente alla presentazione della domanda – dell’amianto da edifici situati sul territorio regionale, di proprietà privata a uso residenziale, comprese le relative pertinenze.

Possono beneficiare del contributo:

– il proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento;

– il locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento;

– i condomini costituiti per la maggioranza (calcolata in base ai millesimi di proprietà) da unità abitative a uso residenziale.

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

– spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto

– spese necessarie per le analisi di laboratorio;

– costi per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile e per un massimo di 1.500 euro.

Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l’importo massimo concedibile è dato dal prodotto di 1.500 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.