L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche per i lavori di bonifica dall’amianto (articolo 16-bis, comma 1, lettera l, Tuir), che, quindi, rappresentano una tipologia a parte, agevolabile indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano. Ne consegue che la detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda anche il trasporto dell’amianto in discarica da parte di aziende specializzate (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).