Disponibile dallo scorso anno nella versione aggiornata e potenziata, il Conto Termico rappresenta uno strumento di incentivazione stabile che consente di ottenere contributi di valore tale da coprire, in molti casi, più della metà dei costi di investimento. Per utilizzarlo al meglio risulta tuttavia fondamentale conoscerne nel dettaglio le caratteristiche.
di Luca Stefanutti
Il Conto Termico nasce nel 2012 come strumento per promuovere la diffusione dei sistemi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, in analogia con quanto già realizzato con il Conto Energia per gli impianti fotovoltaici.
La pubblicazione della prima versione avviene a seguito di quanto indicato nel Decreto 28/2011, il quale prevede che gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni siano promossi sulla base di incentivi aventi lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e commisurati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi.
Nelle intenzioni del Legislatore l’introduzione di un contributo a fondo perduto in conto capitale aveva inoltre l’obiettivo di coprire una fascia di mercato che non poteva fruire della detrazione fiscale del 65%, in particolare quella legata agli edifici pubblici.
Il secondo Conto Termico
Malgrado le buone intenzioni, i risultati del primo Conto Termico sono stati molto deludenti, in particolare per le tecnologie più evolute quali le pompe di calore.
Come ben illustrato nel Position Parer di Aicarr gli incentivi per le pompe di calore risultavano modesti, difficilmente superiori a un 10-20% del costo di investimento sostenuto dall’utente finale. In particolare risultavano molto penalizzate sia le utenze residenziali autonome, con potenze installate fino a 7 kW (con incentivi annuali dell’ordine di qualche centinaio di euro e in taluni casi addirittura inferiori al costo della documentazione richiesta) sia soprattutto le utenze con potenze installate da 40 a 100 kW, con incentivi irrisori rispetto al costo dell’impianto.
Inoltre i vincoli risultavano eccessivamente rigidi dal punto di vista sia tecnico (ad esempio, valore minimo del COP a -7 °C per zone E-F, test da parte di laboratorio accreditato) sia burocratico.
Dopo 4 anni dall’introduzione, a marzo 2016 risultavano soltanto 23.400 le richieste ammesse per un ammontare complessivo di 95 milioni di euro, a dispetto dei 900 messi a disposizione.
Gli interventi relativi alle pompe di calore erano 265 nel settore privato e soltanto 11 in quello pubblico.
A seguito di questi scarsi risultati e delle prese di posizione da parte delle associazioni di categoria (Assoclima e Aicarr) si è quindi provveduto a mettere a punto una seconda versione aggiornata, detta anche Conto Termico 2.0, introdotta con il D.M. del 16 febbraio 2016 (“Aggiornamento dei sistemi di incentivazione secondo criteri di diversificazione, innovazione tecnologica e semplificazione procedurale”) ed entrata in vigore il 31 maggio 2016. La somma complessiva disponibile risulta ancora di 900 milioni di euro di cui 700 milioni per i soggetti privati e 200 milioni per la Pubblica Amministrazione.
Rispetto alla prima versione sono state apportate una serie di modifiche fondamentali. In primo luogo è stato adeguato il livello di incentivazione per le pompe di calore mediante la revisione del coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta. Inoltre l’incentivo viene ora erogato in un’unica rata se l’ammontare totale non è superiore a 5 mila euro, mentre in precedenza il limite era di 600 euro. Per la pubblica amministrazione ciò accade anche per incentivi superiori a 5 mila euro in caso di accesso diretto. I termini per l’erogazione degli incentivi sono stati ridotti da 6 a 2 mesi.
Le tipologie di interventi agevolabili sono state ampliate agli apparecchi ibridi (composti da caldaia a condensazione e pompa di calore) ed è stata innalzata la soglia di ammissibilità degli impianti da 1000 a 2000 kW.
Le semplificazioni burocratiche hanno invece visto l’eliminazione dell’obbligo di iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore con potenza termica superiore a 500 kW e l’istituzione del catalogo degli apparecchi domestici idonei con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW. Ciò permette a chi acquista un prodotto dalla lista di accedere a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda con procedura semiautomatica, senza necessità di indicare i dati tecnici e prestazionali dell’apparecchiatura.
Gli apparecchi contenuti nel catalogo sono stati definiti dai produttori in collaborazione con le associazioni di categoria, con la supervisione tecnica del CTI, Comitato Termotecnico italiano. Il catalogo contiene gli apparecchi domestici di cui il Gestore dei Servizi Energetici ha verificato la conformità ai requisiti tecnici previsti. Esso ha valore esemplificativo e non esaustivo; è possibile, quindi, che anche altri apparecchi non inseriti nel catalogo siano rispondenti ai requisiti previsti, e quindi ammissibili al Conto Termico con la procedura standard.
Soggetti e interventi interessati
I soggetti interessati dagli incentivi, con modalità diverse, sono sia le amministrazioni pubbliche sia i privati. L’accesso può essere richiesto direttamente oppure indirettamente attraverso l’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dal Decreto 102/2014. I soli soggetti privati possono utilizzare anche un contratto servizio energia di cui al Decreto 115/2008. Dal 19 luglio 2016 solo le ESCo certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352 possono presentare al GSE la richiesta di concessione dell’incentivo, in qualità di soggetto responsabile per gli interventi realizzati in virtù di contratti con i soggetti ammessi.
Le amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi descritte agli articoli 4.1 e 4.2 del Decreto.
I soggetti privati (come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) possono invece accedere agli incentivi soltanto per gli interventi descritti all’articolo 4.2.
Gli interventi di cui all’articolo 4.1 riguardano gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione. Essi comprendono:
- Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato.
- Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione.
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
- Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”.
- Sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione.
- Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
- Gli interventi di cui all’articolo 4.2 riguardano invece i cosiddetti “interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza” e comprendono:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa.
- Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
- Nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW è previsto l’obbligo all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore.
Spese ammissibili e durata dell’incentivo
Le spese ammissibili ai fini dell’incentivo, comprensive di IVA, sono quelle relative alle seguenti opere:
– smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
– fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale;
– eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione;
– tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo.
Il calcolo delle spese è fondamentale in quanto il Conto Termico impone che l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non possa eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute.
L’articolo 6 del Decreto definisce che gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti, per una durata di 2 anni in caso di potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW e di 5 anni se superiore.
Criteri di ammissibilità
Per le pompe di calore elettriche, l’accesso agli incentivi è consentito a condizione che il coefficiente di prestazione istantaneo sia almeno pari ai valori indicati nella tabella 1. E’ stato eliminato il vincolo di garantire prestazioni minime in termini di COP con temperature esterne di -7 °C per le zone climatiche E e F. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Nel caso di pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i valori minimi sono ridotti del 5%. Per le pompe di calore a gas (ad assorbimento o con motore endotermico) i valori minimi del coefficiente di prestazione GUE sono riportati in una specifica tabella.
Un altro vincolo è che siano installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti con le seguenti esclusioni:
1) locali in cui l’installazione sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente;
2) locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente; in caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione delle valvole esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
3) impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.
Tab 1 Valori minimi del coefficiente COP per le varie tipologie di pompe di calore elettriche per l’accesso all’incentivo.
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno |
Ambiente esterno (°C) | Ambiente interno (°C) | COP |
aria/aria | bulbo secco all’entrata: 7
bulbo umido all’entrata: 6 |
bulbo secco all’entrata: 20
bulbo umido all’entrata: 15 |
3,9 |
aria/acqua
potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW |
bulbo secco all’entrata: 7
bulbo umido all’entrata: 6 |
temperatura entrata: 30
temperatura uscita: 35 |
4,1 |
aria/acqua
potenza termica utile riscaldamento >35 kW |
bulbo secco all’entrata: 7
bulbo umido all’entrata: 6 |
temperatura entrata: 30
temperatura uscita: 35 |
3,8 |
salamoia/aria | Temperatura entrata: 0 | bulbo secco all’entrata: 20
bulbo umido all’entrata: 15 |
4,3 |
salamoia/acqua | Temperatura entrata: 0 | 4,3 | |
acqua/aria | Temperatura entrata: 10
Temperatura uscita: 7 |
bulbo secco all’entrata: 20
bulbo umido all’entrata: 15 |
4,7 |
acqua/acqua | Temperatura entrata: 10 | temperatura entrata: 30
temperatura uscita: 35 |
5,1 |
Presentazione della domanda
I soggetti beneficiari si distinguono in Soggetti Ammessi (SA) e Soggetti Responsabili (SR). I primi hanno la disponibilità dell’immobile e sono i beneficiari degli interventi oggetto di incentivazione.
I Soggetti Responsabili (SR) sostengono direttamente le spese per la realizzazione degli interventi, presentano richiesta di incentivo al GSE e sono i beneficiari degli incentivi. Se il Soggetto Ammesso sostiene direttamente le spese per l’intervento (o tramite finanziamento), questi coincide con il Soggetto Responsabile, mentre se si avvale del supporto di una ESCo per la realizzazione degli interventi, e questa si fa carico delle relative spese di realizzazione, in questo caso il Soggetto Responsabile diventa la ESCo.
L’incentivo viene erogato dal GSE, il quale ha creato un portale ad hoc, il Portaltermico. Le modalità di accesso sono due: accesso diretto e prenotazione.
L’accesso diretto è consentito agli interventi già realizzati. La richiesta di concessione deve essere presentata dal Soggetto Responsabile al GSE attraverso l’apposita scheda-domanda entro 60 giorni dalla fine dei lavori fornendo informazioni su una serie di documenti, che possono essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico. Tra questi documenti vi sono ovviamente in primis le fatture di tutte le spese sostenute con relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento. Per le spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, in alternativa è possibile presentare ricevute attestanti l’avvenuto pagamento con carta di credito.
La diagnosi energetica precedente l’intervento e l’Attestato di Prestazione Energetica successivo sono invece richiesti soltanto quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW.
Da non dimenticare è la sottomissione del certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione, corredato di documentazione fotografica pre e post opera attestante la sostituzione del generatore.
Tutti i documenti devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di erogazione dell’ultima rata dell’incentivo.
Con la prenotazione degli incentivi, limitata alla PA, i soggetti ammessi ricevono un acconto ad avvio lavori e il saldo a conclusione. Le PA possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
– presenza di una Diagnosi Energetica e di un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica;
– presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO;
– presenza di un atto amministrativo attestante l’eventuale assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori.
I lavori dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data di esito positivo del GSE e concludersi entro 12 mesi dalla stessa data.
Cumulabilità e vincoli da rispettare
Il Conto Termico non è cumulabile con altri incentivi di natura statale, ad eccezione dei fondi di rotazione, di garanzia e i contributi in conto interesse.
E’ invece prevista la cumulabilità, sia per i soggetti privati sia per le Pubbliche amministrazioni, con altri incentivi non statali nel limite del 100% della spesa effettuata.
Per gli interventi realizzati su edifici di nuova costruzione può essere incentivata solo la quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 28/2011.
Ogni modifica e/o variazione degli interventi incentivati nei 5 anni successivi deve essere comunicata al GSE e per almeno un anno dalla stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento non è possibile richiedere per lo stesso edificio o impianto o unità immobiliare incentivi per la realizzazione di altri interventi.
Calcolo dell’incentivo
L’incentivo su base annua (Ia tot) si basa sull’energia termica prodotta in un anno e si calcola secondo la formula
Ia tot = Ei x Ci
dove Ei l’energia termica incentivata prodotta in un anno e Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta, definito e distinto per tecnologia installata (tabella 2).
Per un tipico impianto VRF esso vale 0,120 se di potenza inferiore a 35 kW e 0,045 se superiore.
Per una pompa di calore ad acqua di falda i valori sono invece rispettivamente di 0,160 e 0,050.
Tab 2 Coefficiente di valorizzazione Ci per le diverse tipologie di pompe di calore elettriche.
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno |
COP minimo | Denominazione commerciale | Potenza termica utile
Pn |
Coefficiente
Ci |
aria/aria | 3,9 | split/multisplit | ≤ 35 kWt | 0,060 |
> 35 kWt | 0,045 | |||
VRF | ≤ 35 kWt | 0,0120 | ||
> 35 kWt | 0,045 | |||
aria/acqua | 4,1 | aria/acqua | ≤ 35 kWt | 0,110 |
3,8 | > 35 kWt | 0,045 | ||
salamoia/aria | 4,3 | geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo verticale | ≤ 35 kWt | 0,200 |
35 kWt > Pn ≤ 1MWt | 0,075 | |||
> 1 MWt | 0,050 | |||
geotermiche suolo/aria a circuito chiuso e sviluppo orizzontale | ≤ 35 kWt | 0,175 | ||
> 35 kWt | 0,055 | |||
geotermiche suolo/aria con scambio a circuito aperto | ≤ 35 kWt | 0,160 | ||
35 kWt > Pn ≤ 1MWt | 0,055 | |||
> 1 MWt | 0,045 | |||
salamoia/acqua | 4,3 | geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo verticale | ≤ 35 kWt | 0,200 |
35 kWt > Pn ≤ 1MWt | 0,075 | |||
> 1 MWt | 0,050 | |||
geotermiche suolo/acqua a circuito chiuso e sviluppo orizzontale | ≤ 35 kWt | 0,175 | ||
> 35 kWt | 0,055 | |||
geotermiche suolo/acqua con scambio a circuito aperto | ≤ 35 kWt | 0,160 | ||
35 kWt > Pn ≤ 1MWt | 0,055 | |||
> 1 MWt | 0,045 | |||
acqua/aria | 4,7 | pdc ad acqua di falda/aria | ≤ 35 kWt | 0,160 |
> 35 kWt | 0,055 | |||
acqua/acqua | 5,1 | pdc ad acqua di falda/acqua | ≤ 35 kWt | 0,160 |
> 35 kWt | 0,055 |
L’energia termica prodotta in un anno si calcola con la formula
Ei= Qu x (1- 1/COP)
dove COP è il rendimento della pompa di calore e Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht. A sua volta il calore prodotto si calcola con la formula
Qu = Pn x Quf
dove Pn è la potenza termica nominale della pompa di calore installata e Quf è il coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica (vedi tabella 3)
Tab 3 Coefficiente di utilizzo Quf per le diverse zone climatiche.
Zona climatica | Quf |
A | 600 |
B | 850 |
C | 1100 |
D | 1400 |
E | 1700 |
F | 1800 |
Casi di studio
Per valutare l’entità dell’incentivo ottenibile per interventi di riqualificazione con pompe di calore per diverse tipologie di edifici e di impianti sono state eseguite 4 simulazioni mettendo a confronto i valori ottenibili con il primo Conto Termico (CT 2012) e con il secondo (CT 2016). Per ogni caso di studio sono state considerate due località, una nel Nord Italia e nel Centro Sud.
Il primo caso di studio riguarda la riqualificazione impiantistica di un edificio privato destinato al terziario con sostituzione dell’impianto esistente (composto da chiller e caldaia) con un impianto a pompa di calore di tipo VRF aria-aria e implementazione di un sistema di Building Automation, il tutto per un costo complessivo superiore a 1 milione di euro. Le località considerate sono Verona e Palermo, la potenza termica totale è di 1875 kWt con COP pari a 4,14.
Come si può notare dalla tabella 4, per l’intervento realizzato a Verona l’incentivo erogato dal Conto Termico attuale in 5 anni risulta pari a circa 543 mila euro, pari a circa il 50% dell’investimento effettuato, mentre con il primo Conto Termico sarebbe stato pari al 18%. Nel caso di Palermo l’incentivo si riduce a 270 mila euro, pari a circa il 25% dell’investimento.
Tab 4 Calcolo dell’incentivo per un edificio privato per uffici di grande taglia.
CASO 1 – UFFICI – PRIVATO | ||
Pompa di calore VRF aria/aria | ||
Potenza termica | 1875 | kW |
COP | 4,14 | |
Costo investimento (fornitura e posa) | € 1.070.000,00 | € |
Coefficiente di valorizzazione CT 2012 (riferito al singolo modulo) |
0,016 | €/kWht |
Coefficiente di valorizzazione CT 2016 (riferito al singolo modulo) | 0,045 | €/kWht |
Località | Verona | Palermo |
Coefficiente di utilizzo (Quf) | 1700 | 850 |
Zona climatica | E | B |
Incentivo annuale CT 2012 | € 38.666,67 | € 19.162,84 |
Durata Incentivo (anni) | 5 | 5 |
Incentivo complessivo CT 2012 | € 193.333,33 | € 95.814,22 |
Copertura | 18,07% | 8,95% |
Incentivo annuale CT 2016 | € 108.750,00 | € 53.895,50 |
Durata Incentivo (anni) | 5 | 5 |
Incentivo complessivo CT 2016 | € 543.750,00 | € 269.477,50 |
Copertura | 50,82% | 25,18% |
Il secondo caso riguarda un edificio pubblico con sostituzione dell’impianto esistente (anche in questo composto da chiller e caldaia) con un impianto VRF a pompa di calore aria-aria con potenza termica totale di 282,5 kWt e COP pari a 4,34, gestito da un sistema di Building Automation. Le località considerate sono Ferrara e Bari.
Come si può notare dalla tabella 5, per l’intervento realizzato a Ferrara l’incentivo erogato risulta pari a circa 80 mila euro, pari al 54% dell’investimento effettuato, mentre nel caso di Bari si riduce a circa 52 mila euro, pari al 35%.
Tab 5 Calcolo dell’incentivo per un edificio pubblico di taglia media.
CASO 2 – UFFICI – PUBBLICO | ||
Pompa di calore VRF aria/aria | ||
Potenza termica | 282,5 | kW |
COP | 4,34 | |
Costo investimento (fornitura e posa) | € 150.000,00 | € |
Coefficiente di valorizzazione CT 2012
(riferito al singolo modulo) |
0,018 | €/kWht |
Coefficiente di valorizzazione CT 2016 (riferito al singolo modulo) | 0,045 | €/kWht |
Località | Ferrara | Bari |
Coefficiente di utilizzo (Quf) | 1700 | 1100 |
Zona climatica | E | C |
Incentivo annuale CT 2012 | € 6.466,00 | € 4.184,00 |
Durata Incentivo (anni) | 5 | 5 |
Incentivo complessivo CT 2012 | € 32.330,00 | € 20.920,00 |
Copertura | 21,55% | 13,95% |
Incentivo annuale CT 2016 | € 16.165,00 | € 10.460,00 |
Durata Incentivo (anni) | 5 | 5 |
Incentivo complessivo CT 2016 | € 80.825,00 | € 52.300,00 |
Copertura | 53,88% | 34,87% |
Il terzo caso riguarda un edificio residenziale privato condominiale con sostituzione dell’impianto esistente con un impianto mini VRF a pompa di calore aria-aria, con potenza termica totale di 108 kWt e COP pari a 4,22. Le località considerate sono Milano e Teramo.
La tabella 6 indica che per l’intervento realizzato a Milano l’incentivo complessivo risulterebbe pari a circa 82 mila euro, che tuttavia si riducono a circa 50 mila essendo questo il valore che corrisponde al 65% del valore dell’investimento. Lo stesso valore di incentivo si ottiene nel caso di Teramo.
Tab 6 Calcolo dell’incentivo per un edificio privato residenziale condominiale.
CASO 3 – RESIDENZA – PRIVATO CONDOMINIALE | ||
Pompa di calore mini VRF aria/aria | ||
Potenza termica | 108 | kW |
COP | 4,22 | |
Costo investimento (fornitura e posa) | € 77.000,00 | € |
Coefficiente di valorizzazione CT 2012 (riferito al singolo modulo) |
0,055 | €/kWht |
Coefficiente di valorizzazione CT 2016 (riferito al singolo modulo) | 0,12 | €/kWht |
Località | Milano | Teramo |
Coefficiente di utilizzo (Quf) | 1700 | 1400 |
Zona climatica | E | D |
Incentivo annuale CT 2012 | € 7.573,50 | € 6.237,00 |
Durata Incentivo (anni) | 5 | 5 |
Incentivo complessivo CT 2012(stimato) | € 37.867,50 | € 31.185,00 |
Copertura (stimata) | 49,18% | 40,50% |
Incentivo complessivo CT 2012 (reale) | € 30.800,00 | € 30.800,00 |
Copertura (effettiva) | 40,00% | 40,00% |
Incentivo annuale CT 2016 | € 16.524,00 | € 13.608,00 |
Durata Incentivo (anni) | 5 | 5 |
Incentivo complessivo CT 2016 (stimato) | € 82.620,00 | € 68.040,00 |
Incentivo complessivo CT 2016 (reale) | € 50.050,00 | € 50.050,00 |
Copertura | 65,00% | 65,00% |
Infine il quarto e ultimo caso riguarda un edificio residenziale privato monofamiliare con la sostituzione dell’impianto esistente (caldaia) con una pompa di calore mini VRF aria-acqua, completa di modulo idronico per la produzione di acqua calda sanitaria, con potenza termica di 32 kWt e COP pari a 4,3. Le località considerate sono Asti e Catania.
La tabella 7 indica che per l’intervento realizzato ad Asti l’incentivo complessivo risulta pari a circa 9 mila euro, pari a circa il 50% dell’investimento effettuato, mentre nel caso di Catania si riduce a circa 4,5 mila euro, pari a circa il 25%.
Tab 7 Calcolo dell’incentivo per un edificio privato residenziale monofamiliare.
CASO 4 – RESIDENZA – PRIVATO | ||
Pompa di calore mini VRF aria/acqua | ||
Potenza termica | 32 | kW |
COP | 4,3 | |
Costo investimento (fornitura e posa) | € 18.500,00 | € |
Coefficiente di valorizzazione CT2012 (riferito al singolo modulo) |
0,055 | €/kWht |
Coefficiente di valorizzazione CT2016 (riferito al singolo modulo) | 0,11 | €/kWht |
Località | Asti | Catania |
Coefficiente di utilizzo (Quf) | 1700 | 850 |
Zona climatica | E | B |
Incentivo CT 2012 | € 2.296,00 | € 1.148,00 |
Durata Incentivo (anni) | 2 | 2 |
Incentivo complessivo CT 2012 | € 4.592,00 | € 2.296,00 |
Copertura | 24,82% | 12,41% |
Incentivo CT 2016 | € 4.592,00 | € 2.296,00 |
Durata Incentivo (anni) | 2 | 2 |
Incentivo complessivo CT 2016 | € 9.184,00 | € 4.592,00 |
Copertura | 49,64% | 24,82% |
Conto termico o detrazione fiscale?
L’alternativa agli incentivi del Conto Termico è tuttora rappresentata dalla detrazione fiscale del 65% (dall’IRPEF per le persone fisiche o dall’IRES per le società) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
La detrazione non è cumulabile, per i medesimi interventi, con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il Conto Termico. Si tratta quindi di valutare la convenienza ad adottare uno o l’altro di questi strumenti.
La scadenza della detrazione era prevista per la fine del 2016 ma, come ogni anno, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 fino al 31 dicembre 2017, dopodiché questi incentivi saranno sostituiti dalla detrazione del 36% già prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie (salvo ulteriori proroghe del 65%).
La detrazione è valida per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle relative alla progettazione e amministrative.
Possono usufruire della detrazione i contribuenti residenti o non residenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento. In questa categoria rientrano non solo le persone fisiche, ma anche società di persone e di capitali con reddito d’impresa, associazioni tra professionisti ed enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini e i familiari del possessore.
La detrazione è fruibile per le seguenti categorie di interventi (con relativo importo massimo detraibile):
- Riqualificazione energetica globale: 100 mila euro.
- Interventi sull’involucro: 60 mila euro.
- Installazione di pannelli solari: 60 mila euro.
- Sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione o pompe di calore: 30 mila euro.
- Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di ACS: 30 mila euro.
- Schermature solari: 60 mila euro.
- Generatori di calore a biomasse: 30 mila euro.
La legge di stabilità 2017 ha esteso l’agevolazione ai dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione ACS o di climatizzazione delle unità abitative.
La più importante novità introdotta per il 2017 riguarda tuttavia la detrazione relativa alle spese rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021. L’agevolazione fiscale può arrivare al 70%, se gli interventi e le spese di ristrutturazione per migliorare l’efficienza energetica interessano almeno il 25% dell’involucro, e al 75% se la riqualificazione porta al miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale. L’importo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
I beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Dal 1° gennaio 2017 possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari.
La documentazione necessaria per la richiesta relativa alle pompe di calore comprende essenzialmente fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento e l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti (sostituibile dalla dichiarazione del direttore dei lavori). Non è invece necessario produrre l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, richiesto invece per altre tipologie di interventi.
La condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale. Nelle ristrutturazioni con frazionamento dell’unità immobiliare con conseguente aumento delle stesse l’agevolazione è fruibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle unità.
Nell’ambito della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, è compresa nell’agevolazione anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti centralizzati (con contabilizzazione del calore) e dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.
Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per accedere alle detrazioni è che si tratti di sistemi ad alta efficienza, con riferimento a specifiche tabelle che indicano i valori minimi di COP e di EER in base al tipo di pompa di calore.
La misura del COP deve essere effettuata in un laboratorio accreditato in conformità alla norma UNI EN 14511:2011, nelle condizioni di funzionamento a pieno regime per le diverse tipologie di pompa di calore e nelle condizioni di scambio termico (fluidi termovettori e temperature) fissati nella tabella 1 dell’allegato II al Decreto.
Nel caso di pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia) i valori del COP della tabella 1 dell’allegato II del decreto devono essere ridotti del 5%.
Risulta evidente che la detrazione fiscale risulta tuttora conveniente rispetto al Conto Termico quando l’importo complessivo dell’incentivo non supera l’importo massimo detraibile di 30.000 euro.
Se si analizzano i risultati dei vari casi di studio esposti, tale circostanza si verifica soltanto per impianti di piccola taglia, ad esempio nel caso 4 dove, a fronte di un investimento di 18.500 euro, con il Conto Termico è possibile ottenere un contributo di circa 9 mila euro mentre con la detrazione fiscale del 65% l’incentivo è pari a 12.000 euro (seppure in 10 anni). In tutti gli altri casi il Conto Termico eroga incentivi più alti in tempi più brevi e quindi risulta la scelta migliore.
Conclusioni
Il primo Conto Termico si era rivelato un totale insuccesso per le pompe di calore elettriche, a causa della scarsa remunerazione dell’incentivo rispetto al costo di investimento sostenuto, che ne aveva scoraggiato la richiesta, in particolar modo per gli impianti di potenza ridotta. Con il Conto Termico 2.0, la revisione del coefficiente di valorizzazione consente di ottenere per impianti installati in località con clima più rigido un incentivo di valore doppio rispetto al passato, con un’incidenza che per le località del Nord Italia risulta compresa tra il 50 e il 65% (valore massimo ottenibile), quindi in linea con quanto ottenibile mediante la detrazione fiscale ma senza il limite dei 30.000 euro, quindi molto interessante per gli impianti di media e grande potenza.
Risolto il problema della scarsa remunerazione, restano ancora alcune criticità già evidenziate ad esempio nel Position Paper di AICARR sul primo Conto Termico. Ad esempio la formula adottata per il calcolo degli incentivi considera il valore nominale del COP e non quello medio stagionale (SCOP), che è più indicativo del funzionamento reale. Inoltre la stessa formula premia poco l’eccellenza: per esempio, per le pompe di calore acqua-aria un aumento del COP da 4,1 a 5,1 (che rappresenta una scelta tecnologicamente avanzata e comporta investimenti elevati) determina un aumento degli incentivi solo del 6%. Infine resta da risolvere, come evidenziato, la definizione più allargata e meno vincolante dei sistemi ibridi, che attualmente impedisce l’accesso all’incentivo agli impianti realizzati in cantiere.
Si ringrazia la società Toshiba Italia Multiclima per le informazioni fornite.