Sono state presentate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni”, che permettono di attivare il cosiddetto “Sismabonus”, cioè gli incentivi fiscali previsti della Legge di Bilancio 2017.
Il documento definisce otto Classi di Rischio, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G. La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta seconda due metodi, tra loro alternativi, l’uno convenzionale e l’altro semplificato, quest’ultimo con un ambito applicativo limitato.
Il metodo convenzionale è concettualmente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali norme tecniche e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento.
Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell’edificio, è indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare, sempre limitatamente agli edifici in muratura, la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.
Nel caso degli edifici la Classe di Rischio associata alla singola unità immobiliare coincide con quella dell’edificio e, comunque, il fattore inerente la sicurezza strutturale deve essere quello relativo alla struttura dell’edificio nella sua interezza. Caso più articolato – sottolinea il documento – è ovviamente quello relativo agli aggregati edilizi in cui l’individuazione dell’unità strutturale è più complessa e per la quale, per semplicità si può fare riferimento al metodo semplificato.
In ogni caso, l’attribuzione della Classe di Rischio mediante il metodo semplificato è da ritenersi una stima attendibile ma non sempre coerente con la valutazione ottenuta con il metodo convenzionale che rappresenta il necessario riferimento omogeneo.
Laddove si preveda l’esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio, l’attribuzione della Classe di Rischio pre e post intervento deve essere effettuata utilizzando il medesimo metodo e con le stesse modalità di analisi e di verifica, tra quelle consentite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Nel caso di valutazioni finalizzate all’esecuzione di interventi sugli edifici volti alla riduzione del rischio è consentito l’impiego del metodo semplificato solo quando cui si adottino interventi di rafforzamento locale; in tali casi è ammesso il passaggio di una sola Classe di Rischio.
Per tutti gli interventi che, pur riducendo il rischio, non consentono il passaggio alla Classe di Rischio minore, si può comunque ricorrere agli sgravi fiscali minimi già previsti dalle altre misure di agevolazione vigenti.