E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 25/02/2016 che conferma e aggiorna per l’anno in corso le agevolazioni per chi investe in start up innovative.
I risparmi per gli investitori consistono in:
– per le persone fisiche, una detrazione dall’Irpef del 19%, da calcolare su un massimo di 500mila euro per periodo d’imposta
– per le persone giuridiche, una deduzione dall’imposta sul reddito delle società, pari al 20% dei conferimenti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000 euro per anno d’imposta.
Se le detrazioni sono maggiori all’imposta dovuta nell’anno in cui sono state maturate, l’eccedenza di cui non è possibile fruire può essere riportata nelle tre dichiarazioni dei redditi successive. Stesso discorso per le deduzioni dall’Ires: nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, la cifra in eccesso può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi seguenti, non oltre il terzo.
Le percentuali di sconto dettate dall’agevolazione aumentano quando l’investimento viene effettuato nei confronti di start up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
Le novità riguardano anche:
– l’innalzamento della soglia del finanziamento ammissibile per ciascuna start up innovativa da 2,5 milioni all’anno, per quattro anni, a 15 milioni ricevuti nei periodi d’imposta di vigenza del regime agevolativo (dal 2012 al 2016);
– l’incremento da 2 a 3 anni dell’intervallo temporale in cui si deve obbligatoriamente mantenere l’investimento (holding period) per non incorrere nella decadenza delle agevolazioni;
– la razionalizzazione delle cause di decadenza dell’agevolazione: non si perde il diritto all’incentivo se l’impresa destinataria del finanziamento perde lo status di start up innovativa perché ha superato il limite di 5 anni dalla sua costituzione o il tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o se è quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione.
Gli investimenti possono essere effettuati anche mediante Oicr o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative (quelle, cioè, che al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività).