Con la circolare 12580/2015, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito gli indirizzi applicativi rispetto al Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, che aggiornava la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie.
Il provvedimento riguarda le strutture che erogano prestazioni in regime di regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con oltre i 25 posti letto; le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, con superficie maggiore di 500 m2; le strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco così come previsto dall’allegato I del DPR 151/2011.
La circolare spiega che gli Allegati I e II del DM 19 marzo 2015 sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del DM 18 settembre 2002, mentre l’Allegato III aggiunge il titolo V, relativo al sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l’adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.
Dopo aver elencato le scadenze per l’adeguamento a seconda del tipo di struttura, il provvedimento si occupa del sistema di gestione della sicurezza e quindi dell’allegato III del DM 19 marzo 2015, che, oltre ad introdurre il nuovo titolo V al DM del 2002, detta specifiche indicazioni in merito, finalizzate all’adeguamento antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione, lotto, reparto) ancora da adeguare. Al proposito, la circolare ricorda che la predisposizione e l’adozione di tale sistema di gestione deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie e in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l’intero processo.
I responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando o sulla base di un progetto approvato in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso, che non intendano optare per l’applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi, in ogni caso, entro il 24 aprile 2025.
Per la predisposizione e l’ attuazione del sistema di gestione, inoltre, è prevista la figura centrale di un responsabile tecnico della sicurezza antincendio – individuato dal titolare dell’attività – che deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del DM del 5 agosto 2011.
Deve essere previsto, inoltre, un numero di addetti antincendio, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V e tutti gli addetti antincendio devono frequentare il corso relativo ad attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10 marzo 1998 e conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Ulteriori chiarimenti, inoltre, sono dedicati alla definizione di compartimento e alla determinazione del numero minimo di addetti per compartimento.
Un’ultima precisazione riguarda infine i punti 17.3.2, 26.2.2 e 36.3.2 – Distribuzione dei gas medicali: la distribuzione di gas medicali, oltre a quanto previsto nei punti sopra indicati, deve essere progettata, realizzata e gestita a regola dell’arte essendo gli impianti inclusi nel campo di applicazione del D.M.37/08.