Conto Termico 3.0: finalmente si parte (nel 2026)

Il nuovo Conto Termico 3.0 rinnova il sistema di incentivi per l’efficienza energetica e le rinnovabili. Il provvedimento introduce nuove categorie d’intervento, maggiori benefici per PA e privati, favorendo la transizione ecologica del patrimonio edilizio italiano.

Il 26 settembre è stato pubblicato nella Serie Generale 224 della Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplinerà il Conto Termico 3.0, la versione aggiornata del meccanismo di incentivazione introdotto per la prima volta nel 2013. Trascorsi 90 giorni, il decreto entrerà in vigore e con la pubblicazione delle Regole Applicative da parte del GSE ci saranno tutti gli strumenti a disposizione per cogliere le opportunità che il meccanismo propone alla pubblicazione amministrazione e ai soggetti privati.

La revisione del meccanismo, che avrebbe dovuto concludersi teoricamente entro la prima metà del 2022, si auspica possa contribuire a risollevare a partire dal prossimo anno un mercato bloccato nell’attesa che venisse superato il Conto Termico 2.0. Si segnala infatti come la Pubblica Amministrazione abbia ridotto notevolmente le richieste di accesso al meccanismo a partire dal mese di marzo dell’anno corrente, in concomitanza con la diffusione delle prime bozze di Conto Termico 3.0.

Quali interventi beneficiano dell’incentivo?

Il Conto Termico incentiva interventi di piccole dimensioni finalizzati a:

1) Incrementare l’efficienza energetica mediante:

  • Isolamento termico delle superfici opache
  • Sostituzione delle chiusure trasparenti
  • Installazione di sistemi di schermatura, ombreggiamento o filtrazione solare
  • Trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero NZEB
  •  Sostituzione dei sistemi per l’illuminazione
  •  Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici
  • Installazione di colonnine di ricarica privata dei veicoli elettrici, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto esistente con una pompa di calore elettrica
  •  Installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto esistente con una pompa di calore elettrica

2) Produrre energia termica da fonti rinnovabili mediante:

  •  Sostituzione dell’impianto esistente con una pompa di calore elettrica o a gas
  • Sostituzione dell’impianto esistente con un sistema ibrido factory made o un sistema bivalente
  • Sostituzione dell’impianto esistente con generatori di calore a biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made e i sistemi bivalenti
  • Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o a integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale
  • Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore
  • Sostituzione di impianti esistenti con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti
  • Sostituzione di impianti esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili

I soggetti privati che effettuano interventi su edifici appartenenti all’ambito non-residenziale e la Pubblica Amministrazione possono accedere a entrambe le macro-categorie di interventi. I soggetti privati che effettuato interventi su edifici appartenenti all’ambito residenziale potranno invece accedere solo agli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Pertanto, un cittadino privato non potrà beneficiare dell’incentivo per installare in casa propria un impianto fotovoltaico o una colonnina di ricarica dei veicoli, nemmeno se contestuale all’installazione di una pompa di calore elettrica.

Come funziona il meccanismo?

Il Conto Termico segue una logica diversa rispetto a quella delle detrazioni fiscali: è previsto infatti un rimborso delle spese sostenute che viene erogato in una, due o cinque annualità in funzione della tipologia di intervento effettuato, delle caratteristiche del generatore installato e dell’ammontare dell’incentivo spettante. Il limite di spesa annua cumulata a supporto del meccanismo è di 900 milioni: 400 milioni per gli interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione e 500 milioni per gli interventi realizzati dai soggetti privati.

Nel caso di interventi di incremento dell’efficienza energetica, l’incentivo spettante è calcolato secondo i parametri stabiliti all’interno dell’allegato II al decreto. Semplificando, sono definiti nella tabella 7 i costi massimi specifici ammissibili, le percentuali incentivate massime e il tetto all’incentivo massimo erogabile.

Ad esempio, nel caso di isolamento di una struttura opaca verticale esterna, l’incentivo spettante viene calcolato moltiplicando la spesa sostenuta (soggetta a un massimale specifico di 200€/mq), per la percentuale incentivata (40% in questo caso), per la superficie oggetto dell’intervento. L’incentivo così calcolato, non potrà in ogni caso essere superiore al limite definito nella tabella. La percentuale incentivata può essere incrementata in funzione della zona climatica in cui viene realizzato l’intervento e in funzione di altre peculiarità dettagliate nell’allegato al decreto.

Nel caso di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l’incentivo viene invece calcolato in funzione delle caratteristiche del generatore installato e del luogo di installazione. Con riferimento alle pompe di calore elettriche, alle pompe di calore a gas, ai sistemi ibridi factory made e ai sistemi bivalenti, giocano un ruolo determinante la potenza dell’apparecchio e la sua efficienza stagionale così come dichiarate dal fabbricante nelle schede di prodotto elaborate in conformità ai pertinenti Regolamenti Ecodesign.

Cosa cambia rispetto alla versione 2.0?

Il decreto di aggiornamento della disciplina del Conto Termico propone diversi spunti che è auspicato possano portare a un maggior impiego del meccanismo.

  • È stata introdotta la distinzione tra ambito residenziale e ambito terziario. Nel perimetro del secondo rientrano anche gli edifici appartenenti all’ambito industriale. La distinzione è propedeutica a permettere di accedere agli interventi di incremento dell’efficienza energetica anche ai soggetti privati che effettuano interventi su edifici appartenenti all’ambito terziario (es. imprese che desiderano efficientare il proprio stabile).
  • Sono stati introdotti i concetti di pompa di calore add-on e di sistema bivalente. La pompa di calore add-on consiste in una pompa di calore installata a integrazione di una caldaia a condensazione a gas già esistente. In generale la tipologia di pompa di calore ammessa è aria-acqua o acqua-acqua, tuttavia nel caso di interventi su edifici soggetti a vincoli architettonici sono ammesse solo pompe di calore add-on aria-aria. Questa specifica così limitante per le possibilità di sviluppo tecnologico delle aziende costruttrici si auspica venga rivista nella stesura delle Regole Applicative. Un sistema bivalente è invece un sistema costituito da un nuovo generatore principale a pompa di calore abbinato a un nuovo generatore secondario a condensazione o a biomassa; a differenza dei sistemi ibridi factory made non è vincolante che le due unità siano del medesimo produttore.
  • Tra le spese ammissibili per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache vengono ricompresi anche i costi legati all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, quanto questi rappresentano la soluzione tecnica più conveniente per superare la formazione di muffe e condense interstiziali.
  •  Sono stati esclusi gli interventi di sostituzione dell’impianto esistente con generatori di calore a condensazione.
  • Sono stati introdotti nuovi interventi sia per l’incremento dell’efficienza energetica (installazione di colonnine di ricarica dei veicoli; installazione di pannelli fotovoltaici) sia per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti; sostituzione con unità di microcogenerazione).
  • Nel caso l’incentivo spettante sia inferiore a 15.000€, sarà erogato al beneficiario in una singola rata. Le tempistiche per l’erogazione saranno definite nelle Regole Applicative e, se non dovesse venire snaturata la struttura attualmente vigente, entro pochi mesi dalla conclusione dei lavori l’utente avrà ottenuto il rimborso.
  • Sono state introdotte delle disposizioni specifiche per le imprese negli articoli 24-28. L’articolo 27 elenca l’intensità dell’incentivo spettante e le modalità con cui questo può essere incrementato (es. intervento realizzato da piccola o media impresa; intervento che determina un significativo miglioramento della prestazione energetica; etc.).
  •  Per le pompe di calore sono ammessi interventi volti non più solo alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale ma anche per la produzione di calore per processi industriali e altre fattispecie.
  • Il superamento dei requisiti minimi di COP o GUE per le pompe di calore e il contestuale allineamento a quanto stabilito dai Regolamenti Ecodesign, permetteranno a qualsiasi pompa di calore di accedere al meccanismo. L’allineamento alla metodologia utilizzata nel Regolamento Ecodesign di riferimento è previsto anche per le caldaie parte di un sistema ibrido factory made, con quest’ultimo che vedrà incrementato da 1,20 a 1,25 il valore del coefficiente K utilizzato per quantificare l’incentivo.
Le opportunità per il progettista

Il progettista è indispensabile per dare concreta attuazione alle opportunità offerte dal Conto Termico. A lui spetta scegliere le tecnologie idonee a trovare il miglior compromesso tra investimento iniziale, incentivo ottenibile e risparmi energetici conseguibili nella vita utile dell’apparecchiatura e del componente impiegati.

Una corretta analisi preliminare, accompagnata dove richiesto da diagnosi e attestati di prestazione energetica, permette di verificare se sussistano le condizioni per incrementare l’incentivo spettante e rendere ulteriormente appetibile il meccanismo. Il dialogo con i fabbricanti consente inoltre di ridurre le tempistiche di elaborazione della documentazione in accompagnamento all’intervento.

Nella maggior parte dei casi al progettista viene affidata la completa gestione della richiesta dell’incentivo: questa centralità richiede una conoscenza aggiornata delle regole applicative del Conto Termico, elemento distintivo per i professionisti del settore. Il Conto Termico 3.0 si preannuncia come uno strumento finalmente maturo per favorire la transizione energetica del patrimonio edilizio italiano, tanto più considerando il ridimensionamento che hanno subito le detrazioni fiscali.

Conoscerne le regole, saper leggere le opportunità e guidare il committente verso scelte virtuose significa valorizzare il proprio ruolo tecnico e contribuire attivamente alla decarbonizzazione, ampliando le proprie conoscenze anche a tecnologie fino a questo momento escluse dal meccanismo incentivante. L’aggiornamento professionale diventa quindi un elemento imprescindibile per chi vuole restare competitivo in un mercato in continua evoluzione.

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