La Regione Lazio ha emesso il bando “Efficienza Energetica e Rinnovabili per le Imprese”, con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro, che sostiene investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili delle imprese regionali.
Ogni impresa – spiega la Regione – può presentare un solo progetto di importo non inferiore a 150 mila euro e beneficiare di un contributo a fondo perduto massimo di due milioni di euro. Non è previsto un tetto massimo al valore del progetto. I progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi dall’approvazione.
I progetti devono includere investimenti per migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi e/o degli edifici, ai quali possono essere affiancati quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili L’unità produttiva nella quale si prevede di realizzare l’investimento deve aver registrato complessivamente nell’anno 2023 consumi di energia primaria non inferiori a 60 MWh/anno.
Il contributo relativo agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non può superare il 50% del contributo totale riconoscibile sull’intero progetto. Ogni progetto nel suo complesso deve determinare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.
In presenza di investimenti per l’efficienza energetica degli edifici, tali investimenti devono inoltre determinare una riduzione di almeno il 30% dei consumi di energia primaria rispetto ai consumi ex ante. Per la quantificazione della riduzione al fine della verifica del rispetto dell’obiettivo minimo del 30% il bando tiene conto, in entrambi i casi, dell’impatto degli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili eventualmente inclusi nel progetto. Gli investimenti inclusi nel progetto devono risultare da una diagnosi energetica ex ante e devono essere confermati in una relazione tecnica ex post.
Con riferimento agli investimenti in efficienza energetica non sono ammissibili apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, e impianti di cogenerazione, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento.
Con riferimento agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
- la produzione di energia inclusa nell’investimento ammissibile deve essere destinata all’autoconsumo, vale a dire non essere potenzialmente superiore, su base annua, al fabbisogno energetico del vettore considerato, con una tolleranza del 15%;
- nel caso produzione di energia elettrica da fonte solare sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici;
- possono essere inclusi nell’investimento ammissibile gli impianti di stoccaggio dell’energia prodotta, a condizione che assorbano almeno il 75% su base annua dell’energia prodotta dagli impianti inclusi nel progetto;
- le spese per opere murarie non possono superare il 10% dell’investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In ogni caso, possono essere incluse nel progetto le spese di progettazione, entro il limite del 10% delle spese di investimento. La progettazione deve obbligatoriamente includere la relazione di verifica climatica.
Sono inoltre ammesse a contributo (a titolo di de minimis) le spese sostenute per attività di supporto al progetto:
- le spese per l’ottenimento della certificazione ISO 50001 (eventuale);
- il premio per la fideiussione a garanzia dell’anticipo;
- la diagnosi energetica ex ante (a meno che sia obbligatoria per legge), che deve essere sottoscritta da un Esperto di Gestione dell’Energia;
- la relazione energetica ex post, anch’essa sottoscritta dall’Esperto di Gestione dell’Energia, che deve essere prodotta obbligatoriamente in sede di richiesta di erogazione di saldo e deve evidenziare gli investimenti realizzati, i risultati energetici effettivamente conseguiti e le eventuali difformità rispetto a quelli previsti nella diagnosi energetica ex ante.


