In vigore la nuova direttiva sulle fonti rinnovabili

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Una nota del Consiglio dell’Unione Europea informa che lo scorso 20 novembre è entrata ufficialmente in vigore la direttiva Red III sulla promozione delle energie rinnovabili, per portare la quota di tali fonti nel consumo energetico complessivo dell’UE al 42,5% entro il 2030, con un’integrazione indicativa supplementare del 2,5% al fine di consentire il conseguimento dell’obiettivo del 45%.

Per contestualizzare la nuova decisione, il Consiglio dell’Ue spiega che la revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, unitamente ad altre proposte, è una risposta agli aspetti energetici della transizione climatica dell’UE nell’ambito del pacchetto “Pronti per il 55%”.

Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato il pacchetto “Pronti per il 55%”. Il pacchetto mira ad allineare la normativa europea in materia di clima ed energia all’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica dell’UE entro il 2050 e a quello di ridurre, entro il 2030, le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990.

Inoltre, nell’ambito del piano REPowerEU, il 18 maggio 2022 la Commissione ha proposto una serie di ulteriori modifiche mirate alla direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili per rispecchiare cambiamenti recenti nel panorama energetico. La precedente direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili era in vigore dal dicembre 2018 e giuridicamente vincolante dal giugno 2021. Fissava l’obiettivo di una quota di energia rinnovabilepari al 32% del consumo totale di energia dell’Unione entro il 2030.

Con la nuova direttiva, gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per recepirla nella legislazione nazionale. Le nuove norme – rivela il Consiglio – stabiliscono, in particolare, un obiettivo indicativo di almeno il 49% di energia rinnovabile per gli edifici nel 2030.

Gli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento aumenteranno gradualmente, con un incremento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030. Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato da incrementi indicativi supplementari calcolati specificamente per ciascuno Stato membro.

Per quanto riguarda l’industria, la direttiva impone, invece, un aumento annuale dell’1,6% di utilizzo delle energie rinnovabili. Inoltre, il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria deve provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030 e il 60% entro il 2035.

Gli Stati membri avranno la possibilità di ridurre del 20% il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’uso industriale a due condizioni:

  • il contributo nazionale degli Stati membri all’obiettivo vincolante generale dell’UE raggiunge la quota prevista;
  • la percentuale di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro in questione non è superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.

La nuova direttiva si occupa anche del settore dei trasporti. Per tale ambito, gli Stati membri avranno la possibilità di scegliere tra:

  • un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% nell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti grazie all’uso di energie rinnovabili entro il 2030;
  • una quota vincolante pari ad almeno il 29% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore entro il 2030.

Le nuove norme fissano un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. Nell’ambito di tale obiettivo, vi è un requisito minimo dell’1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel 2030.

La direttiva – sottolinea infine il Consiglio – rafforza i criteri di sostenibilità relativi all’uso della biomassa per l’energia al fine di ridurre il rischio di una produzione non sostenibile di bioenergia. Gli Stati membri dovranno garantire l’applicazione del principio dell’uso a cascata con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.

Gli Stati membri designeranno zone di accelerazione per le energie rinnovabili in cui i progetti in materia saranno oggetto di procedure di autorizzazione semplificate e rapide. La diffusione delle energie rinnovabili sarà inoltre considerata di “interesse pubblico prevalente”, il che limiterà i motivi di obiezione giuridica ai nuovi impianti.