Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione del Codice degli appalti, ha approvato il Decreto 23 giugno 2022 n. 256 relativo ai criteri ambientali minimi (CAM) per l’edilizia.
Com’è noto, i CAM in generale si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile, consentendo quindi alle stazioni appaltanti di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
Il Decreto entra in vigore 120 giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta il 6 agosto 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 e, di conseguenza, viene abrogato il precedente Decreto dell’11 ottobre 2017. Le nuove disposizioni del CAM Edilizia – in particolare le clausole contrattuali e le specifiche tecniche, a seconda dell’ambito di applicazione e tenute presenti alcune limitazioni come, per esempio, nel caso di interventi che non riguardano interi edifici o nel caso di appalti di servizi di manutenzione di immobili o impianti – si applicano nelle gare per gli affidamenti (congiunti o disgiunti) di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi delle pubbliche amministrazioni.
Nelle specifiche tecniche obbligatorie, si segnala una nuova riorganizzazione dei criteri in sezioni dedicate alla scala territoriale-urbana e a quella di edificio, quelle relative ai prodotti da costruzione e al cantiere. Specifica attenzione è stata data anche agli edifici esistenti che ricadono nell’ambito della disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, prevedendo l’applicazione dei criteri purché compatibili e a precise condizioni.
L’adozione invece dei criteri premianti, nel contesto generale dei CAM, ha l’obiettivo di favorire gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.
Tra questi criteri vanno evidenziati:
- nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del ciclo di vita o LCA;
- la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o Esg (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (ad esempio, imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering).