Il Nuovo Decreto CAM, pubblicato lo scorso agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 183, entrerà in vigore dal 4 dicembre 2022. Vediamo le principali novità relative alle tecnologie di climatizzazione d’ambiente, prestazione energetica e qualità dell’aria.
È stato pubblicato lo scorso 6 agosto in Gazzetta Ufficiale il Decreto 23 giugno 2022 relativo ai CAM per interventi edilizi. I CAM, Criteri Ambientali Minimi, sono requisiti di cui la Pubblica Amministrazione deve tenere conto per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale, considerando l’intero ciclo di vita del progetto o prodotto (filiera produttiva, disponibilità sul mercato, smaltimento).
Il Decreto del MiTE, che aggiorna le disposizioni del DM 11 ottobre 2017, entrerà in vigore il 4 dicembre prossimo, 120 giorni dopo la sua pubblicazione, e reca appunto i Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento, congiunto o disgiunto, del servizio di progettazione e dei lavori per interventi edilizi; da sottolineare che la sua applicazione riguarda anche gli edifici scolastici e dei beni culturali e del paesaggio e quelli di valore storico-culturale. Le disposizioni devono essere obbligatoriamente applicate alle procedure di gara delle Pubbliche Amministrazioni in attuazione del Codice degli appalti.
I CAM contenuti nel Decreto si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari, e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile, con l’obiettivo di consentire alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri e di rispondere alle esigenze della Pubblica Amministrazione in termini di razionalizzazione dei consumi energetici.
In particolare, per quanto riguarda le tecnologie di climatizzazione d’ambiente, il nuovo Decreto non prevede CAM specifici o aggiuntivi rispetto ai minimi di legge per l’immissione sul mercato dei prodotti; l’unico CAM esplicitamente riferito agli impianti di riscaldamento e condizionamento riguarda la loro ispezionabilità e manutenzione.
È stato invece introdotto il CAM sulla prestazione energetica, secondo il quale il progetto presentato deve garantire adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni tramite il rispetto di una serie di parametri specifici dell’edificio (involucro, trasmittanza, numero di ore di occupazione dei locali) più restrittivi rispetto ai limiti di legge. La scelta della tipologia impiantistica e delle caratteristiche e prestazioni energetiche delle macchine è dunque lasciata alla valutazione della singola società di progettazione in funzione del tipo di intervento e obiettivo finale da raggiungere.
Relativamente alla ventilazione e qualità dell’aria è stato recepito il paragrafo rielaborato da Assoclima in collaborazione con AiCARR.