Cessione del bonus energetico anche a società di somministrazione lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica rientrano le società che esercitano l’attività di somministrazione lavoro, fornendo personale alle imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione. Ciò anche nel caso in cui la stessa società partecipi a un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti relativi a opere che legittimano la cessione.

L’Agenzia, nella sua comunicazione, ricorda innanzitutto che:

– per espressa previsione normativa, il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto ai “fornitori che hanno effettuato gli interventi” e ad “altri soggetti privati” (i soli contribuenti che ricadono nella no tax area, inoltre, possono cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari);

– per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori se collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Sulla base di queste premesse, l’Agenzia, conclude che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione (requisito necessario per la cedibilità del credito in esame) sussiste anche con una società che fornisce il personale nell’ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito. Così come nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipa a un’associazione temporanea di imprese (o raggruppamento temporaneo di imprese) per l’assunzione di appalti che si riferiscono a opere che legittimano la cessione del credito.