E’ entrato in vigore il decreto interministeriale che dà attuazione al credito d’imposta sulle spese di formazione 4.0 e contiene le disposizioni applicative con particolare riguardo all’individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio e alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.
Previsto nella Legge di Bilancio 2018, con uno stanziamento di 250 milioni di euro, il credito d’imposta per le spese di formazione per Industria 4.0 è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione 4.0. Oltre alle aree tecniche, sono comprese anche le aree marketing e vendite. Il credito d’imposta massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari a 300.000 euro per periodo d’imposta.
I destinatari sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Il programma di formazione dovrà essere pattuito con i lavoratori.
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione, va indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. Sono previsti specifici obblighi di certificazione.