Sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29-3-2018 è stato pubblicato il decreto 21 marzo 2018 (del ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Istruzione) dal titolo “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”.
Il decreto prende atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto sia il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado (prescrizioni indicate dal decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992) sia il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido (prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a, del decreto ministeriale 16 luglio 2014).
Pertanto, ipotizzando un numero considerevole di scuole e asili nido sprovvisti di CPI/Scia Antincendio, il decreto fissa le indicazioni prioritarie per adeguare gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado alle normative antincendio.
Il Provvedimento stabilisce che per le scuole i livelli di priorità programmatica saranno:
– livello di priorità a), osservanza delle disposizioni del Dm. 26 agosto 1992 relative ad impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio;
– livello di priorità b), osservanza delle disposizioni Dm. 26 agosto 1992 relative a spazi per esercitazioni, per depositi, per l’informazione e le attività parascolastiche, per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
– livello di priorità c), le restanti disposizioni del decreto.
Le attività di adeguamento potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche del Dm. 3 agosto 2015 come integrato dal Dm. 7 agosto 2017.
Per l’adeguamento antincendio degli asili i livelli di priorità programmatica saranno:
– livello di priorità a), osservanza delle disposizioni del Dm. 16 luglio 2014 relative a servizi, illuminazione e segnaletica di sicurezza, estintori, allarme acustico, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, informazione e formazione antincendio.
– livello di priorità b), impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
– livello di priorità c), le restanti disposizioni del decreto.