Prestazione energetica degli edifici: modifiche in Emilia Romagna

prestazLa Giunta della regione Emilia-Romagna ha apportato alcune novità rispetto alla definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Le modifiche più importanti – informa la Regione – riguardano alcune definizioni (ad esempio, “edificio ad energia quasi zero”, “rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento”, “superficie utile energetica”); la metodologia per la determinazione della quantità di energia da fonti rinnovabili per le pompe di calore; l’integrazione da fonti energetiche rinnovabili nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli stessi in edifici esistenti; l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

I requisiti per gli edifici a energia quasi zero, in particolare gli obblighi di dotazione di fonti rinnovabili, sono stati allineati con la normativa nazionale. Le nuove costruzioni dovranno conformarsi a partire dal 1 gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e dal 1 gennaio 2019 per tutti gli altri edifici, anticipando di due anni le corrispondenti previsioni nazionali.

La superficie utile energetica è stata modificata in armonia con quanto riportato sia nel Decreto del 22 novembre 2012 che nella normativa tecnica UNI/TS 11300-5/2016, nella quale è indicato il metodo di calcolo per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili per ogni servizio energetico dell’edificio servito da uno o più impianti tecnologici, comprese le pompe di calore: è stato quindi possibile eliminare il criterio di calcolo adottato in precedenza, in assenza di riferimenti utili.

Nel caso di installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore – conclude la Regione – è stata inserita la possibilità di ricorrere a metodi alternativi per la suddivisione degli importi volontari e involontari nel caso in cui la normativa tecnica UNI 10200 non sia applicabile.