Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha firmato il decreto ministeriale che stabilisce i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
Il decreto – spiega un comunicato del Ministero – è un provvedimento attuativo delle linee guida previste dalla legge che regola i criteri di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e fa seguito ai decreti ministeriali già approvati con le commissioni parlamentari: il primo ha riguardato le modalità di fornitura a Ispra, Arpa e Appa dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria, mentre il secondo individuava i fattori di riduzione della potenza massima delle antenne.
La definizione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico – continua il comunicato – è il risultato di una sperimentazione effettuata dai tecnici dell’Ispra e delle Arpa Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto e ha come scopo la valutazione sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura. Per il rilevamento l’Ispra ha definito apposite procedure operative che prevedono la rilevazione dei campi elettromagnetici in corrispondenza a due frequenze, 400 MHz e 900 Mhz.
Per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza – rivela il Ministero – sono adottati tre fattori di riduzione: per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in prossimità di impianti di trasmissione superiori a 400 Mhz fissa il limite a 6 decibel, mentre per pareti e coperture senza finestre o simili in presenza di segnali inferiori ai 400 Mhz la soglia è di 3 decibel. Invece per l’esposizione nella condizione a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti la soglia è pari a 0 decibel. In questo caso ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed esclusivamente attraverso una motivazione documentata. Successivamente – conclude il comunicato – le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l’impianto è attivo per verificare la correttezza della documentazione prodotta.