In vigore il decreto sulle violazioni della disciplina F-Gas

È entrato il vigore venerdì scorso il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che introduce nuove sanzioni per chi viola gli obblighi specificati nel regolamento UE n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

Di seguito alcuni dei punti più significativi del Decreto, con riferimento a quanto stabilito dal DPR 146/2018 rispetto al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas.

L’art. 3 delibera che chiunque rilasci in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000 euro.

L’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento UE non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, ovvero di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro.

L’art. 4 dispone che l’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento UE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro.

L’articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

L’articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
Gli organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati dal DPR 146/2018 per l’inserimento nel Registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.000 euro.

I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.000 euro.

Infine per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento UE sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000,00 euro.
Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento UE, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste , sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.