E’ entrato in vigore, lo scorso gennaio, il decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018, che attua il regolamento (CE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Con riferimento al Registro nazionale dei gas fluorurati, il nuovo provvedimento si pone l’obiettivo di:
– disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
– disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
– sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
– sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
– sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
– sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
– sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
– sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
– ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
– ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, già iscritte al Registro telematico nazionale alla data di entrata in vigore del decreto, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa, previa notifica.