Classificazione delle caldaie a biomassa

La Giunta regionale della Lombardia ha sottoscritto – insieme ad Anci Lombardia, Città metropolitana, capoluoghi di provincia, Comuni aderenti e Arpa Lombardia – il “Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale”, che contiene la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa.

La classificazione è destinata ai generatori di calore alimentati con biomassa legnosa aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 kW. Anticipa l’utilizzo della classificazione contenuta nella proposta di certificazione ambientale dei generatori a biomassa legnosa individuata dall’Accordo di bacino padano. Individua 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico ed emissioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Il cittadino, per verificare l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l’informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l’informazione anche tramite il proprio sito internet. In ogni caso è possibile consultare la specifica sezione del sito istituzionale regionale che conterrà i Cataloghi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori. Regione potrà fare controlli sulla veridicità della dichiarazione del costruttore.

Il Protocollo – che ha carattere di prima sperimentazione e scade il 15 aprile 2017 – stabilisce altre misure articolate su due livelli.

Il primo livello interviene al superamento per 7 giorni del valore di 50 microgrammi/m3 di PM10 e stabilisce:

  • estensione delle limitazioni all’utilizzo dei veicoli fino a Euro 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi o divieto agli Euro 3 diesel (autovetture dalle 9.00 alle 17.00 e veicoli commerciali dalle 7.30 alle 9.30). Si mantengono le stesse deroghe previste dalle limitazioni strutturali invernali con l’aggiunta dei veicoli speciali;
  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla suddetta classificazione ambientale;
  • divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco; o Introduzione del limite a 19 °C (con tolleranza di 2 °C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
  • divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe; o Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
  • potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

Il secondo livello di misure interviene al superamento per 7 gg del valore di 70 microgrammi/m3 di PM10 determina:

  • estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9,30 e 18.00 – 19.30;
  • divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale.

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