Nuove modalità per la cessione dell’ecobonus

Con un  provvedimento emanato lo scorso 28 agosto, l’Agenzia delle entrate ha rivisto le modalità operative del trasferimento del credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali, già disciplinate dal precedente provvedimento dell’8 giugno 2017.

Di seguito le principali nuove modalità operative.

 

Credito cedibile

Il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante a seconda della diversa tipologia di intervento (65%, 70% o 75%).

Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori (per la quota a lui imputabile) o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

A sua volta, il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.

Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Il credito d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

 

Adempimenti per la cessione del credito

Per assicurare la corretta cessione della detrazione da parte del condòmino e la corretta fruizione del credito da parte dei fornitori e dei soggetti terzi, il provvedimento delinea una procedura di comunicazione telematica all’Agenzia da parte dei condomini (attraverso l’amministratore o, qualora non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condòmino incaricato).

In particolare, per effettuare la cessione del credito i condomini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, anche la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo.

L’amministratore del condominio, a sua volta, comunica annualmente all’Agenzia delle entrate (negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016 ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata) l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Successivamente, l’amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

I condomini appartenenti ai “condomini minimi” che, non avendo l’obbligo di nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.

Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

Questa rende visibile nel Cassetto fiscale del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest’ultimo accettato.
Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

 

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Alla compensazione non si applicano i limiti quantitativi previsti dall’articolo 34, legge 388/2000.

Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 viene scartato.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello di versamento tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso

Il codice tributo da indicare nel modello F24 sarà istituito con successiva risoluzione.

 

Controlli

Il provvedimento, infine, disciplina le procedure di controllo, prevedendo che l’amministrazione finanziaria:

– qualora accerti la mancanza, anche parziale, in capo al condòmino dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d’imposta, provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti del condòmino stesso, maggiorato di interessi e sanzioni

– qualora accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.