Chiarimenti sugli studi di settore

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e precisazioni sulle principali novità relative all’applicazione degli studi di settore per il 2016.

La prima di tali novità – ricorda l’Agenzia – è rappresentata dalla revisione dei criteri attraverso cui differenziare le modalità di applicazione degli studi per renderli sempre più aderenti alla realtà economica cui le imprese e le attività professionali si riferiscono. Le nuove “territorialità” (relative al livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef, delle retribuzioni, delle quotazioni immobiliari, dei canoni di locazione degli immobili) sono applicabili agli studi di settore approvati con il decreto Mef del 22 dicembre 2016.

Altra novità segnalata dalla circolare è quella relativa agli indicatori di coerenza economica (Dm 24 marzo 2014), finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. L’elenco è stato integrato dal Dm 22 dicembre 2016 (Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto delle manifatture). Inoltre, con particolare riferimento all’indicatore “Margine per addetto non dipendente”, la circolare chiarisce che la previsione secondo cui esso non fornisse esiti di coerenza per gli studi di settore approvati per il 2013 non risulta più valida per il 2016, dal momento che gli studi al tempo interessati sono stati medio tempore tutti sottoposti a revisione: di conseguenza, Gerico 2017 fornirà l’esito di coerenza relativo all’indicatore “Margine per addetto non dipendente”.

Molte e significative novità – rileva poi l’Agenzia – si registrano anche in ordine alla modulistica, che è stata notevolmente semplificata.

Innanzitutto, sono state ridotte le informazioni richieste nei modelli (circa 5.200 righi in meno), con conseguente diminuzione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Inoltre, grazie all’accorpamento di alcuni di essi, è stato ridotto il numero complessivo degli studi di settore.

L’obiettivo della semplificazione – sottolinea l’Agenzia – è stato perseguito anche attraverso la riorganizzazione della struttura delle istruzioni, prevedendo, come nei tre anni precedenti, istruzioni comuni, richiamabili per la maggior parte degli studi. In tal modo, si evita di appesantire eccessivamente le indicazioni relative ai singoli modelli, fornendo alcuni documenti generali validi per la compilazione della maggior parte degli studi in vigore e agevolando, di conseguenza, l’attività degli intermediari e dei professionisti contabili.

In materia di elencazione delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore o inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle relative risultanze, la causa di esclusione identificata con il codice “12” (relativa, in generale, a una serie di fattispecie) è stata sostituita dalle seguenti e più specifiche cause di esclusione:

– “12”: soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o il regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014);

– “13”: società cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 C.);

– “14”: soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;

– “15”: soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta” o dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende” o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In tutti i casi, rimane, comunque, l’obbligo di compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

All’interno della parte generale delle istruzioni è stato precisato che i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal terremoto del 2016, che, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarano la causa di esclusione dell’applicazione degli studi di “non normale svolgimento dell’attività”, non sono obbligati alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Inoltre, sono state integrate le ipotesi esemplificative di cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Anche per il 2016, si rileva la presenza di alcune attività per le quali viene richiesta la presentazione del modello studi di settore “per la sola acquisizione dei dati”. Nei modelli di quest’anno, tale raccolta è finalizzata all’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità fiscale.

La circolare analizza, infine, nel dettaglio le modifiche apportate ai quadri della modulistica dichiarativa degli studi di settore. I quadri interessati dalle modifiche sono i seguenti:

– quadro A – personale addetto all’attività;

– quadro E – beni strumentali;

– quadri F e G – elementi contabili;

– quadro T – congiuntura economica.

Inoltre, all’interno dei modelli relativi ad alcuni studi di settore approvati per il 2016, è stato inserito un apposito quadro Z – “Dati complementari”, per chiedere ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all’elaborazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.