Dispositivi multimediali: chiarimenti sulle detrazioni

La circolare-guida presentata il mese scorso dall’Agenzia delle Entrate contiene tutto quello che occorre sapere su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e da conservare.

In particolare, la circolare offre chiarimenti sulla nuova possibilità di detrarre dall’Irpef il 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda, climatizzazione delle abitazioni.

La detrazione – spiega la circolare – spetta per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:  mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di “building automation” degli impianti termici degli edifici. Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

La detrazione – ricorda la circolare – è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene, dunque, che la detrazione spetti nella misura del 65 per cento dell’intero importo della spesa sostenuta. L’installazione dei dispositivi multimediali, se è effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all‘installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui l‘acquisto, l‘installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica (Circolare 18.05.16 n. 20/E).

Per fruire della detrazione – conclude la circolare – è necessario: compilare ed inviare a Enea: — l’Allegato E: sia in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007);

– l’ Allegato F: in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007).