L’esigenza di progetti “sostenibili” anche sotto il profilo economico

 

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Prof. Vincenzo Corrado

Politecnico di Torino

 

Tre importanti decreti ministeriali – che completano il quadro di applicativo della legislazione nazionale sulla prestazione energetica in edilizia – sono stati pubblicati il 15 luglio 2015. Molti sono gli elementi innovativi, in particolare per quanto riguarda i requisiti energetici da rispettare sia nelle nuove costruzioni, sia nelle ristrutturazioni degli edifici esistenti.

La principale novità del decreto riguarda la piena introduzione del concetto di “prestazione energetica globale”, vale a dire dell’indicatore che considera il fabbisogno di energia primaria relativo a tutti i servizi energetici presenti nell’edificio, comprendenti la climatizzazione invernale ed estiva, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, per il settore non residenziale, l’illuminazione e il trasporto di cose e persone.

Inoltre, per la prima volta il legislatore ha specificato i fattori che permettono di convertire l’energia associata a ciascun vettore energetico in energia primaria, distinguendo tra le porzioni rinnovabile e non rinnovabile della stessa.

La seconda grande novità è la modalità di specificazione dei requisiti di prestazione energetica, attraverso il cosiddetto “edificio di riferimento” – un edificio identico per geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, ma con caratteristiche tecniche e parametri energetici predeterminati.

Tale approccio rende il rispetto dei requisiti totalmente o parzialmente indipendente da fattori che rappresentano le sollecitazioni sul sistema edificio ma non le sue caratteristiche intrinseche (ad esempio, condizioni ambientali interne, tasso di ventilazione, profilo di occupazione) oppure le caratteristiche tipologiche dell’edificio (dimensioni, forma) ed il tipo di vettore energetico utilizzato.

Il risultato è quello di penalizzare, favorire o rendere “neutre” le varie scelte progettuali e tecnologiche, sulla base delle scelte “politiche energetiche” del legislatore.

La terza importante novità consiste nella specificazione dell’edificio a energia quasi zero (nZEB), che rappresenterà lo standard obbligatorio per le nuove costruzioni dal 2021 (per gli edifici pubblici già dal 2019), ma proposto già oggi nelle ristrutturazioni, come previsto nel “Piano d’Azione Nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero” (PANZEB).

Anche i requisiti del nZEB si basano sul concetto di edificio di riferimento, con valori particolarmente restrittivi della trasmittanza termica dell’edificio e della quota di energia coperta da fonti rinnovabili.

Un’analisi attenta del decreto evidenzia alcune criticità.

Nonostante le caratteristiche dell’edificio di riferimento discendano da un’analisi di ottimizzazione economica dei pacchetti di soluzioni tecniche adottabili, si è scelto di rendere la scelta della tipologia di generatore termico non premiante, ovvero ininfluente sul rispetto del requisito.

Inoltre forti perplessità desta il requisito della quota di energia rinnovabili (già dal 2017 pari al 50% sul totale dei fabbisogni per ACS e climatizzazione) che in alcuni risulta inapplicabile oppure impone scelte antieconomiche.

Una valutazione completa della nuova legislazione sarà possibile solo dopo la sua applicazione per un periodo significativo.

A tal fine, sia nei progetti di nuove costruzioni, sia nelle ristrutturazioni, risulterà importante non limitare lo studio alla sola fattibilità tecnica delle soluzioni proposte, ma approfondire anche gli aspetti economici attraverso il calcolo del costo globale.