Contatore individuale, cosa comporta la Direttiva

contabilizzazione del caloreChe cosa comporta l’obbligo in vigore dal 2017? Il recepimento della direttiva europea 27 del 2012 sull’efficienza energetica, avvenuta in Italia con il Decreto 102 del 2014, rappresenta un punto di svolta per gli edifici condominiali dotati di impianto termico di tipo centralizzato o serviti dal teleriscaldamento, poiché estende a tutto il territorio nazionale l’obbligo di installare il sistema di contabilizzazione individuale dei consumi e questo non soltanto per gli edifici di nuova costruzione, ma anche per quelli esistenti. Dove tecnicamente possibile, si dovrà contabilizzare inoltre anche l’acqua calda e il raffreddamento. Come naturale complemento alla contabilizzazione, è necessario dotare ogni unità immobiliare di un proprio sistema di termoregolazione, in modo da permettere agli utenti di regolare opportunamente la temperatura degli ambienti e di non sprecare inutilmente energia. In funzione del tipo di distribuzione esistente, si potrà ricorrere ai contatori di calore per gli edifici più recenti, dove l’impianto è generalmente suddiviso in zone corrispondenti alle singole unità immobiliari, o ai ripartitori di calore per gli impianti con montanti verticali. Ma il decreto 102 contiene anche un’altra importante novità: la ripartizione delle spese dovrà essere eseguita conformemente alla norma UNI 10200, come stabilito dall’articolo 9 del provvedimento. Questo uniforma il metodo di ripartizione in tutto il paese ed evita la proliferazione di criteri diversi; è ammessa una deroga, ma esclusivamente per l’esercizio successivo all’installazione dei dispositivi di misura, suddividendo le spese per un’ultima volta in base al tradizionale criterio dei millesimi di proprietà. La mancata installazione del sistema potrà comportare delle sanzioni amministrative, a meno che un progettista o un tecnico abilitato dimostri che la sua adozione è inefficiente dal punto di vista dei costi. (articolo di Roberto Rocco).