Climatizzare è… pericoloso!

20110212_giudice_cassazioneLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 952/2015, ha sorprendentemente inflitto a un negoziante – per aver fatto installare un climatizzatore all’esterno del proprio esercizio commerciale senza la segnalazione certificata di inizio di attività – una sanzione di 23.000 euro e, addirittura, 15 giorni di arresto. La pena detentiva è stata poi commutata, per fortuna del malcapitato, in una pena pecuniaria di 570 euro.

La Cassazione ha, infatti, dichiarato inammissibile il ricorso del commerciante in quanto: «… i climatizzatori o i condizionatori, per consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI n. 4744 del 01/10/2008), costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati, come nella specie, all’esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001.

L’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (come modificato dall’art. 17, comma 1, decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, nelle more tra la decisione e la redazione della presente sentenza, nella legge 11 novembre 2014, n. 164) tuttora include tra gli interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”, e l’articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 richiede, per tali interventi, una S.C.I.A., trattandosi dell’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti.

Il cosiddetto decreto “Sblocca Italia” (decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164) ha introdotto modifiche alla nozione di “manutenzione straordinaria”, irrilevanti ai fini dello scrutinio della questione sottoposta alla Corte, in quanto il riferimento a “volumi e superfici segnalato, nel concetto di “volumetria complessiva degli edifici” ed inoltre rientrano, per quanto qui interessa, nella categoria della manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione. Ciò posto, questa Corte ha affermato che l’esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (ora S.C.I.A.), allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 44 lett. a), del citato d.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora S.C.I.A.), ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 37 dello stesso decreto n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 41619 del 22/11/2006, Cariello, Rv. 235413; Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv.

243099).

Nel caso di specie, l’installazione del condizionatore d’aria è stata eseguita in violazione dell’art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione di inizio di attività, sicché correttamente è stata ritenuta la violazione dell’art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001».

 

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